IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2010; Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. 2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonche' disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni. 3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.